1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada di cui all'articolo 2 è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata e, in particolare:
a) circolazione per ragioni di servizio: è la circolazione effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle Forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale e al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;
b) circolazione per ragioni di lavoro: è la circolazione effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali e di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e nella manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;
c) circolazione effettuata per comunicazione o per l'esercizio di attività sportive o ricreative: è ogni tipo di circolazione non compresa tra quelle definite alle lettere a) e b).
2. La circolazione per l'esercizio di attività sportive o ricreative di cui al comma 1, lettera c), è distinta in:
a) escursionismo motorizzato: è la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativi o sportivi;
b) trial: è la circolazione motorizzata fuori strada per scopi ricreativi o sportivi;
c) cross: è la circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi ai sensi dell'articolo 12.