Art. 3.
(Tipologie di circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada).

      1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada di cui all'articolo 2 è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata e, in particolare:

          a) circolazione per ragioni di servizio: è la circolazione effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle Forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale e al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;

 

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          b) circolazione per ragioni di lavoro: è la circolazione effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali e di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e nella manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;

          c) circolazione effettuata per comunicazione o per l'esercizio di attività sportive o ricreative: è ogni tipo di circolazione non compresa tra quelle definite alle lettere a) e b).

      2. La circolazione per l'esercizio di attività sportive o ricreative di cui al comma 1, lettera c), è distinta in:

          a) escursionismo motorizzato: è la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativi o sportivi;

          b) trial: è la circolazione motorizzata fuori strada per scopi ricreativi o sportivi;

          c) cross: è la circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi ai sensi dell'articolo 12.